Art. 4.
(Poteri).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:

          a) interrogazioni e indagini;

          b) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;

          c) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

          d) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e alla gioventù;

          e) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.

 

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      2. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.