1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:
a) interrogazioni e indagini;
b) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;
c) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;
d) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e alla gioventù;
e) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.
2. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.